(massima n. 1)
L'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. differisce da quella ordinaria, in quanto presuppone non solo il fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una prestazione vantaggiosa per l'ente pubblico, ma anche il riconoscimento, da parte di questo, dell'utilità dell'opera o della prestazione. Tale riconoscimento pub avvenire in maniera esplicita, cioè con un atto formale, oppure in modo implicito, cioè mediante l'utilizzazione dell'opera o della prestazione consapevolmente attuata dagli organi rappresentativi dell'ente; l'adozione, in particolare, da parte del competente organo dell'Amministrazione, di un progetto di rilevanza pubblica elaborato da un professionista per conto della stessa amministrazione ed il relativo invio di tale progetto, da parte dell'Ente, all'Autorità di controllo per l'approvazione, configura un implicito riconoscimento dell'utilità dell'attività svolta dal professionista medesimo, senza che rilevi, una volta intervenuto l'atto, che questo manchi delle prescritte formalità o delle approvazioni e dei controlli necessari per farne un atto amministrativo valido ed efficace (come nel caso di specie, in cui l'organo di controllo regionale negava la propria approvazione al piano regolatore comunale redatto dai professionisti che, in mancanza di un valido contratto, agivano nei confronti dell'amministrazione chiedendo l'indennizzo per indebito arricchimento, a causa della mancata trasmissione, da parte dello stesso Comune, degli elaborati grafici ed amministrativi relativi ai piani in oggetto), poiché tali requisiti possono condizionare l'efficacia dell'atto amministrativo sul piano negoziale, ma non inficiano l'efficacia della dichiarazione di scienza dell'atto di accertamento.