Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 12066 del 8 maggio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il danno patrimoniale da perdita della capacitą lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralitą del risarcimento ex art. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quale termine di raffronto la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza (desunta da parametri di rilievo normativo o altrimenti stimata in via equitativa) e i coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti.

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