(massima n. 1)
In materia di estradizione dall'estero, la violazione del principio di specialitā, che vieta di sottoporre la persona consegnata a procedimento penale o a misura privativa della libertā personale per un fatto anteriore alla consegna e diverso da quello per il quale la stessa č stata concessa, non puō essere fatta valere dopo che le autoritā dello Stato estero hanno prestato assenso all'estensione della consegna per i fatti ulteriori, in quanto, per effetto di tale assenso, č venuta meno l'attualitā del vizio.