(massima n. 1)
In tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, i requisiti di concretezza ed attualitā del pericolo di fuga devono essere valutati dal giudice avendo riguardo alla finalitā della consegna, alla quale la procedura č preordinata, e dunque secondo un giudizio prognostico, ancorato a concreti elementi tratti dalla vita dell'estradando, sul rischio che questi possa sottrarvisi, allontanandosi dal territorio nazionale. (Fattispecie in cui il pericolo di fuga č stato desunto dalle modalitā con cui l'estradando si era spostato clandestinamente da un continente all'altro, in condizioni estremamente disagevoli ed esponendosi a rischi elevatissimi per la sua incolumitā).