(massima n. 1)
In tema di estradizione verso l'estero, il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti non può essere desunto dal mero coinvolgimento dello Stato richiedente in un conflitto armato, a condizione che siano fornite idonee garanzie in ordine al fatto che la detenzione non avverrà in territori direttamente interessati dalle attività belliche e che, in ogni caso, siano offerte tutele adeguate per l'incolumità del soggetto richiesto nel caso di estensione del conflitto. (Fattispecie relativa a estradizione richiesta dalla Repubblica Ucraina, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello per nuova valutazione delle rassicurazioni fornite dallo Stato istante e per l'acquisizione di eventuali informazioni integrative).