(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, la Corte di appello, per l'accertamento della condizione ostativa di cui all'art. 698, comma 1, cod. proc. pen., č tenuta a verificare se la pena prevista dalla legislazione dello Stato richiedente consista effettivamente, al di lā della sua formale denominazione, in un trattamento che viola i diritti fondamentali della persona. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione favorevole all'estradizione verso la Repubblica dello Sri Lanka, rilevando la necessitā di accertare se la pena dei "lavori forzati", prevista dallo Stato richiedente, abbia una concreta finalitā rieducativa e di reintegrazione del condannato e preveda lo svolgimento del lavoro con le modalitā ordinariamente richieste ai detenuti).