(massima n. 1)
In materia di reciproco riconoscimento dei provvedimenti aventi ad oggetto sanzioni pecuniarie tra gli Stati membri dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 13, comma 4, e 14 del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37, di recepimento della decisione quadro 2005/214/GAI, la corte d'appello competente a decidere sull'esecuzione č tenuta a consultare lo Stato di emissione in esito alla produzione da parte dell'interessato di documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento, in tutto o in parte, dell'importo dovuto.