(massima n. 1)
L'azione generale di arricchimento postula ai sensi dell'art. 2041 c.c. il carattere indebito dell'arricchimento di un soggetto a danno di un altro, sicché non è proponibile nel caso di attribuzione patrimoniale avvenuta in base ad una specifica disposizione di legge sia pure con indiretta utilità altrui (fattispecie concernente la domanda di rimborso delle spese sostenute per la registrazione di una scrittura privata prodotta in giudizio dalla parte come prova documentale).