(massima n. 1)
In tema di reati tributari, il giudice dell'esecuzione non può revocare la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., applicando retroattivamente il disposto di cui all'art. 23 d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, a termini del quale i delitti di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non sono punibili nel caso in cui le violazioni da essi contemplate siano correttamente definite e le somme dovute risultino integralmente versate dal contribuente prima della pronuncia della sentenza di appello, vertendosi in ipotesi di causa di non punibilità e non di "abolitio criminis", né di dichiarazione di incostituzionalità delle norme incriminatrici.