(massima n. 1)
In materia di esecuzione penale, č inammissibile la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra reati oggetto di sentenze di patteggiamento presentata senza l'osservanza dello schema procedimentale delineato dall'art. 188 disp. att. c.p.p., a termini del quale č necessario che il pubblico ministero esprima formale consenso o dissenso su una pena determinata nei limiti indicati dall'art. 444 c.p.p., fermo il potere del giudice, cui compete il controllo di congruitā della pena, di ritenere ingiustificato l'eventuale suo dissenso, atteso che le indicazioni di legge sulle modalitā di proposizione della predetta richiesta non ammettono alternative. Nel caso in cui, pertanto, i reati oggetto della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione sono stati giudicati con sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., non č sufficiente dimostrare la sussistenza del medesimo disegno criminoso, secondo la previsione generale di cui all'art. 671 c.p.p., ma č necessario che l'applicazione della relativa disciplina sia oggetto di una concorde richiesta dell'interessato e del pubblico ministero, che l'eventuale disaccordo del pubblico ministero sia ritenuto ingiustificato dal giudice dell'esecuzione, che la pena complessiva stabilita non superi i limiti di cui all'art. 444 c.p.p. e che tale pena riceva il riscontro di congruitā da parte del giudice dell'esecuzione.