(massima n. 1)
Nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, ove il giudice dell'esecuzione, errando nell'applicazione delle norme sulla continuazione, abbia inflitto una pena illegale (nella specie, superiore al limite massimo edittale), il ricorso avverso il provvedimento rescissorio può essere proposto anche per motivi non devoluti alla Corte di cassazione con il ricorso promosso contro il provvedimento originario e annullato una prima volta per ragioni diverse.