(massima n. 1)
In materia di esecuzione, la richiesta di continuazione tra reati oggetto di sentenze di patteggiamento presentata senza l'osservanza dello schema procedimentale delineato dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. č inammissibile, ed il vizio, equiparabile alle nullitā assolute insanabili, č rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione. (Fattispecie in cui il giudice dell'esecuzione aveva preso in esame, ai fini della decisione, anche una sentenza rispetto alla quale non era stata avanzata alcuna domanda ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.).