(massima n. 1)
È abnorme, in quanto emessa in carenza di potere riconosciutogli dall'ordinamento, l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione revoca d'ufficio il provvedimento di restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna, in ragione dell'avvenuto pagamento della pena pecuniaria, inteso come indicativo della volontà di rinunciare all'opposizione, posto che l'ordinanza restitutoria può essere impugnata solo con la sentenza che decide sull'opposizione. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che l'abnormità dell'atto processuale è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità nel caso in cui essa incida, in termini essenziali, sul "thema decidendum" devoluto).