(massima n. 1)
In tema di esecuzione, la competenza a decidere della revoca di un decreto penale di condanna appartiene, in caso di pluralitą di titoli eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, al giudice che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, pur se il decreto penale da revocare non sia stato da lui deliberato.