(massima n. 1)
L'azione generale di arricchimento, presupponendo che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, ha carattere sussidiario e, pertanto, č inammissibile nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento, oppure quando la domanda ordinaria, dopo essere stata proposta, non sia stata pił coltivata dall'interessato. (Nella specie, il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda fondata sul titolo contrattuale, accogliendo quella ex art. 2041 c.c., proposta in via alternativa; avendo il convenuto proposto appello, e non avendo l'attore riproposto la prima domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di appello, che aveva rigettato anche la seconda domanda).