(massima n. 1)
In tema di esecuzione della pena pecuniaria irrogata congiuntamente alla pena detentiva, qualora il condannato abbia presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale, spetta al tribunale di sorveglianza, e non al giudice dell'esecuzione, la competenza a decidere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria, trattandosi dell'anticipazione degli effetti della decisione di cui all'art. 47, comma dodicesimo, ord. pen.