(massima n. 1)
In tema di sospensione dell'ordine di esecuzione di pene detentive brevi, la pena espianda deve essere determinata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, pur se le stesse, ai sensi dell'art. 656, comma 10-bis, cod. proc. pen., devono essere indicate nell'ordine di esecuzione, trattandosi di beneficio che la magistratura di sorveglianza può riconoscere solo a seguito della effettiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione.