(massima n. 1)
Il condannato che, dopo aver beneficiato della sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., si sia visto respingere dal tribunale di sorveglianza la richiesta di concessione di una misura alternativa alla detenzione, non può usufruire di una ulteriore sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199.