(massima n. 1)
In tema di revisione, č manifestamente infondata la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 13, comma 1, 24, commi 1, 2, e 4 e 111, comma 7, Cost., nella parte in cui non prevede la possibilitā di impugnare con richiesta di revisione la sentenza di assoluzione per la non imputabilitā dell'imputato, dovuta a vizio totale di mente, con cui sia stata applicata una misura di sicurezza restrittiva della libertā personale, non comportando tale decisione un accertamento sostanziale della responsabilitā penale che si traduca in una sentenza di condanna.