(massima n. 1)
La dichiarazione di invaliditā di un contratto che abbia avuto esecuzione, legittima l'azione di ripetizione d'indebito quando si chieda la restituzione della prestazione obiettivamente non dovuta, e non giā quando si chieda il corrispettivo del lucro conseguito dalla controparte. L'invaliditā del negozio legittima, infatti, l'azione di arricchimento senza causa per le prestazioni che si siano rivolte a vantaggio di un contraente con danno patrimoniale dell'altro.