(massima n. 2)
In caso di accertamento del nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso (morte del paziente) con una probabilità inferiore al 100%, non si discute di perdita di chance ma si procede alla liquidazione delle conseguenze dannose sofferte dai prossimi congiunti legate all'evento dal nesso di causalità giuridica in base al criterio di conseguenzialità immediata e diretta previsto dall'art. 1223 cod. civ.