(massima n. 1)
La previsione dell'art. 1218 cod. civ. esonera il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore nell'inadempimento contrattuale, ma non da quello di dimostrare il nesso causale tra la condotta del debitore e il danno richiesto a titolo risarcitorio. Il principio della maggiore vicinanza della prova impone che l'onere della "prova positiva" dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento sia posto a carico della parte che più agevolmente può fornirla (debitore), mentre la prova del nesso causale tra l'inadempimento e il danno lamentato dal creditore è regolata dall'art. 2697 cod. civ., secondo cui spetta al creditore stesso fornire tali prove.