Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8804 del 2 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'accoglimento del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. nella fase rescindente esclude che, rispetto alla fase rescissoria, debba pronunciarsi la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria, anche in caso di successiva inammissibilitą del ricorso avverso la sentenza di appello.

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