Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 40112 del 20 giugno 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Il potere di rettifica dell'erronea denominazione della pena inflitta con la sentenza impugnata č esercitabile dalla Corte di cassazione nel solo caso in cui il ricorso sia ammissibile, in quanto la previsione dell'art. 619 cod. proc. pen. non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, prevede la competenza del giudice dell'impugnazione, a condizione che quest'ultima non sia dichiarata inammissibile. (In motivazione, la Corte ha precisato che non č ammissibile il ricorso proposto al solo fine di ottenere la rettifica della specie o quantitą della pena risultata errata, motivo non riconducibile alle previsioni di cui all'art. 606 cod. proc. pen.).

(massima n. 2)

Il potere di rettifica dell'erronea denominazione della pena inflitta con la sentenza impugnata č esercitabile dalla Corte di cassazione nel solo caso in cui il ricorso sia ammissibile, in quanto la previsione dell'art. 619 cod. proc. pen. non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, prevede la competenza del giudice dell'impugnazione, a condizione che quest'ultima non sia dichiarata inammissibile. (In motivazione, la Corte ha precisato che non č ammissibile il ricorso proposto al solo fine di ottenere la rettifica della specie o quantitą della pena risultata errata, motivo non riconducibile alle previsioni di cui all'art. 606 cod. proc. pen.).

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