Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 20535 del 21 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Sono meramente annullabili - come nel caso di specie - le deliberazioni che hanno ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 co. 2 c.c.

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