(massima n. 1)
In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della L. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullitā ha un'estensione residuale ed č rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilitā dell'oggetto in senso materiale o giuridico, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume".