(massima n. 1)
In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della L. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullitā ha un'estensione residuale ed č rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilitā dell'oggetto in senso materiale o giuridico, contenuto illecito. Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione.