(massima n. 1)
In materia condominiale, le delibere concernenti la ripartizione delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni che siano adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione sono meramente annullabili e soggette al termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c., salvo che si tratti di delibere applicative di precedenti delibere adottate all'unanimitą che abbiano approvato specifici criteri di riparto.