(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduce la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, in quanto la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso ex art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto essere posta a fondamento di una questione di legittimità costituzionale delle disposizioni su cui si fonda la decisione. (Fattispecie relativa a ricorso avverso ordinanza reiettiva della richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione, in cui il ricorrente aveva censurato, tra l'altro, violazione degli artt. 24 Cost. e art. 5, par. 5, CEDU, senza prospettare alcuna questione di legittimità costituzionale).