(massima n. 1)
La violazione del criterio di valutazione della prova indiziaria sancito dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. rileva solo come vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e non come violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.