(massima n. 1)
In tema di mandato d'arresto europeo, č applicabile anche al ricorso per cassazione di cui all'art. 22 L. 22 aprile 2005, n. 69 la disposizione dell'art. 609 c.p.p. che limita la cognizione della corte di cassazione ai motivi proposti e alle questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo, nonché a quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. (Fattispecie in cui il ricorrente aveva sollevato solo all'udienza in cassazione la questione del rifiuto della consegna per la stabile dimora acquisita in Italia).