(massima n. 2)
Ai fini dell'applicabilitā del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento "innanzi la Corte di cassazione" e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimitā, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.