Cassazione penaleSez. Vsentenza n. 41632del 26 novembre 2025
(2 massime)
(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, l'inammissibilitą del ricorso per cassazione della parte civile per sopravvenuta revoca della sua costituzione non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, posto che la revoca della costituzione di parte civile non configura un'ipotesi di soccombenza.
E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile, quando ad esso segua la revoca della costituzione, posto che questa produce l'estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale.