(massima n. 1)
Nell'ipotesi di nullitā di un contratto, la disciplina degli eventuali obblighi restitutori č mutuata da quella dell'indebito oggettivo, con la conseguenza che qualora l" 'accipiens sia in mala fede nel momento in cui percepisce la somma da restituire č tenuto al pagamento degli interessi dal giorno in cui l'ha ricevuta. (Nella specie, relativa a un mutuo di scopo legale per la costruzione di un complesso edilizio non realizzato, la S.C. ha ritenuto superata la presunzione di buona fede del mutuatario, avendo riconosciuto la nullitā del contratto, per mancanza originaria della causa, sulla base dell'esistenza di un patto di compensazione tra un debito preesistente nei confronti del mutuante e le somme mutuate, con la parziale utilizzazione di queste ultime per estinguere i debiti precedenti, cosa da risultare evidente la consapevolezza del mutuatario, che aveva prestato il consenso all'effettuazione delle trattenute).