(massima n. 3)
In tema di misure cautelari personali, una volta intervenuta la sentenza di condanna anche non definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio incidentale, anche in sede di riesame o di appello, deve mantenersi nell'ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene all'affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica, ma anche per tutte le circostanze del fatto, non potendo essere queste apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela; tanto anche in relazione al principio per cui, in riferimento al vincolo imposto al giudice del rinvio dall'art. 627 c.p.p., comma 3, lo stesso č legato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione ed č limitato, nell'indagine di merito devoluta, all'esame dei "punti" della prima decisione attinti da annullamento, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullitā o inammissibilitā non riscontrati dalla Corte, salva, nella specifica materia, la sopravvenienza come nel caso di specie - di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti.