Cassazione penale Sez. I sentenza n. 50829 del 5 luglio 2023

(3 massime)

(massima n. 1)

L'indicazione della data di presentazione dell'impugnazione nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato da parte del pubblico ufficiale addetto, non č prescritta dall'art. 582 c.p.p. "ad substantiam", bensė soltanto quale prova della tempestivitā dell'impugnazione stessa e, pertanto, in difetto di essa, l'impugnazione non č inammissibile, potendo la data di presentazione essere accertata "aliunde", purchč inequivocabilmente, alla stregua di qualsiasi altro fatto processuale.

(massima n. 2)

In tema di impugnazioni, non assume rilievo, ai fini della tempestivitā della presentazione, il periodo di tempo intercorrente tra il deposito dell'atto presso la cancelleria del giudice del luogo in cui si trova l'impugnante ex art. 582 c.p.p., comma 2, e il suo arrivo presso quella del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

(massima n. 3)

In tema di misure cautelari personali, una volta intervenuta la sentenza di condanna anche non definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio incidentale, anche in sede di riesame o di appello, deve mantenersi nell'ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene all'affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica, ma anche per tutte le circostanze del fatto, non potendo essere queste apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela; tanto anche in relazione al principio per cui, in riferimento al vincolo imposto al giudice del rinvio dall'art. 627 c.p.p., comma 3, lo stesso č legato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione ed č limitato, nell'indagine di merito devoluta, all'esame dei "punti" della prima decisione attinti da annullamento, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullitā o inammissibilitā non riscontrati dalla Corte, salva, nella specifica materia, la sopravvenienza come nel caso di specie - di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti.

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