(massima n. 1)
La ripetizione d'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 c.c., rappresenta un'azione restitutoria, non risarcitoria, a carattere personale, che riflette l'obbligazione insorta tra il solvens ed il destinatario del pagamento privo di causa acquirendi sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante. (Nella specie, relativa a versamento di somme — in sottoscrizione di polizza assicurativa — all'agente generale della compagnia, la S.C. in applicazione del principio di cui sopra ha ritenuto irrilevante la mancanza della prova che le somme versate al rappresentante fossero effettivamente pervenute alla società rappresentata).