(massima n. 1)
Sussiste indebito oggettivo tutte le volte in cui manchi la causa della prestazione e l'accipiens non abbia titolo per riceverla: tanto accade nei casi di nullità del contratto, ove l'azione de qua diventa esperibile per la restituzione delle prestazioni rese in base ad esso, ma anche nei casi di nullità di specifiche clausole contrattuali e per la restituzione delle corrispondenti prestazioni e controprestazioni da tali clausole originate.