(massima n. 1)
Al fine del mutamento del titolo della separazione, da consensuale in giudiziale, con addebito ad uno dei coniugi, non è, rilevante. la sopravvenuta procreazione di un figlio naturale, ove ricollegabile ad una relazione adulterina già in atto e conosciuta dall'altro coniuge all'epoca della separazione consensuale, trattandosi di fatto che integra normale sviluppo di detto pregresso comportamento e non può assurgere a causa successiva ed autonoma della frattura coniugale.