(massima n. 1)
Nel caso di smarrimento di assegno di conto corrente, denunciato dal titolare del conto, l'istituto di credito che, nella sua qualitą di trattario e mandatario, ha pagato l'assegno bancario al possessore, č liberato sinché non viene data la prova della sua malafede e colpa grave, secondo un principio desumibile dell'art. 69 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 e dal combinato disposto degli artt. 1176, 1856, 1703, 1710 e 1992 c.c.