(massima n. 1)
Le eccezionali esigenze cautelari che, nei casi di cui all'art. 309, comma 10, c.p.p., consentono di rinnovare la misura cautelare che abbia perso efficacia non richiedono un quid pluris rispetto alla situazione precedente, né la necessità di elementi nuovi o sopravvenuti, pur se non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano, piuttosto, in un'esposizione al pericolo per la collettività di consistenza tale da non risultare superabile se non con l'emissione di una misura coercitiva. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'eccezionalità delle esigenze cautelari deve essere desunta non dall'accentuazione della prognosi di pericolosità, ma dal particolare rilievo dei beni giuridici da tutelare, con riferimento alla gravità dei fatti commessi o della capacità criminale del soggetto sottoposto a misura). (Rigetta, Trib. Libertà Napoli, 30/06/2022)