(massima n. 1)
La procedura di ammortamento di una cambiale, prevista dall'art. 102 (Rectius 89 - N.d.R.) della legge cambiaria, č ammessa soltanto a favore del portatore del titolo e nei casi in cui questo sia ancora negoziabile o, comunque, suscettibile di circolazione. Conseguentemente essa non č ammissibile allorché i titoli stessi siano stati protestati a seguito del mancato pagamento da parte dell'obbligato.