(massima n. 1)
Stante l'astrattezza del rapporto cambiario, la semplice girata di una tratta non accettata, persino se autorizzata, non può di per sé costituire cessione di credito; onde, perché possa ritenersi fondata una domanda proposta sulla base di una cessione di un credito, in relazione al quale si assume che siano state emesse tratte non accettate, non basta che siano esibite le tratte e sia data la prova della loro presentazione al trattario, ma è necessario che sia accertato che una cessione di credito abbia avuto luogo fra il traente e il giratario e che tale cessione, avvenuta indipendentemente dalla girata, sia stata notificata al debitore ceduto o da questo accettata.