(massima n. 1)
La semplice girata di una tratta non accettata, anche se autorizzata, non costituisce, di per sé, cessione del credito sottostante al rapporto cambiario, data l'astrattezza di quest'ultimo e dei diritti che con la girata vengono trasferiti; mentre tale cessione può realizzarsi allorché, in coincidenza con la girata, venga posto in essere tra il traente ed il giratario un negozio con il quale la cessione medesima sia pattuita e del quale la girata cambiaria può concorrere, con altri elementi a fornire la prova.