(massima n. 1)
La presenza sul retro della cambiale della firma di girata, attesa l'astrattezza del negozio cambiario, determina l'esecutivitą del titolo, che produce gli effetti cartolari che lo caratterizzano, indipendentemente dalla sussistenza di circostanze attinenti ai rapporto sottostante, le quali possono, se del caso, assumere rilievo solo in un eventuale giudizio causale. (Nella specie, il giudice di primo grado aveva accolto la opposizione al decreto ingiuntivo emesso con riferimento a cambiali protestate, in base alla circostanza, dedotta dall'opponente, che la firma di girata sarebbe stata apposta per errore dallo stesso; la corte di merito aveva accolto l'appello dell'opposto con decisione confermata dalla S.C., alla stregua del principio di cui in massima).