(massima n. 1)
La ricevuta rilasciata dall'agenzia ippica, al pari della bolletta del lotto e del biglietto della lotteria, non è riconducibile tra i titoli di credito ex art. 1992 c.c., perché non dotata dei requisiti di letteralità ed autonomia che connotano i predetti titoli: essa, valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio, ai sensi dell'art. 2002 c.c., cioè documento atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo, per un verso, a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore, e, per l'altro verso, a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita, incombendo sul debitore la prova dell'esistenza o meno della giocata, intesa come rapporto fondamentale posto a base del rilascio della schedina.