(massima n. 1)
Il contratto previsto dall'art. 1977 c.c. che, anche se non attua immediatamente una solutio , ha una funzione solutoria, attenendo la sua causa al soddisfacimento dei crediti č caratterizzato dall'intento, comune al cedente ed ai cessionari, di liquidare, in tutto o in parte, il patrimonio del debitore, al fine di ripartirne il ricavato fra i creditori. Pertanto, ai fini della configurabilitā di tale contratto, non č sufficiente che il debitore dichiari di mettere i suoi beni a disposizione dei creditori, ma occorre che il debitore medesimo mediante una inequivoca manifestazione di volontā (l'accertamento della cui sussistenza costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice del merito) conferisca ai creditori un mandato a liquidare i suoi beni e soddisfarsi con il ricavato di tale liquidazione.