Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 51222 del 15 novembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato č attribuito, senza che al G.i.p. sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicchč gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato č attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407 c.p.p., comma 3, fermi restando gli eventuali profili di responsabilitā disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l'iscrizione.

(massima n. 2)

A seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, mentre č consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non č affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimitā a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimitā, qual č quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione.

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