Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5150 del 18 febbraio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di modalità di svolgimento di ricognizioni personali, l'omessa osservanza - per quanto attiene alle caratteristiche fisiche delle persone tra cui è collocato l'indagato - delle formalità previste dall'art. 214 c.p.p., finalizzate ad assicurare la partecipazione di persone il più possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione per garantire la genuinità della prova, non è causa di nullità o inutilizzabilità dell'atto.

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