(massima n. 1)
Le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza, non operano per il credito che trae origine da un contratto stipulato in forma scritta, mentre riprendono la loro ordinaria operatività per la parte del credito derivante dall'esecuzione di prestazioni che non hanno fondamento nel documento contrattuale (Nel caso di specie, relativo ad un'ingiunzione di pagamento di una somma rivendicata dal lavoratore controricorrente a titolo di differenze retributive, la Suprema Corte, richiamato l'enunciato principio, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata, in quanto, nella circostanza, nell'accogliere il gravame proposto da quest'ultimo, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto, aveva escluso l'applicabilità della prescrizione presuntiva non già in ragione del rapporto di lavoro subordinato, bensì del fatto che il medesimo rapporto, ed il relativo credito azionato in via monitoria, traevano origine da un contratto scritto).