(massima n. 2)
L'onere di provare la transazione incombe sulla parte che ne invoca gli effetti estintivi sul debito del giudizio; né rileva, in caso di obbligazione solidale, che detta parte non abbia partecipato all'accordo transattivo e non sia in grado di fornire la prova della transazione;. infatti, la necessitą della forma scritta ad probationem esclude la possibilitą di fornire la prova per testimoni e presunzioni, ma non di avvalersi degli altri mezzi di prova ovvero di richiedere al giudice l'ordine di esibizione di cui all'articolo 210 c.p.c.